REGOLAMENTO CEE 561/06 ESTRATTO DALL’ART. 4

RIPOSO: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.
PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»:
PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione,
PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;
PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:
PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;
SETTIMANA: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;

REGOLAMENTO CEE 3820/85 ARTICOLO 5

RIPOSI INTERMEDI Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, senza pregiudizio dell'articolo 2, paragrafo 1, non lavorino in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.

ico Scarica il REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

 

Tempi di lavoro e riposi

Grafico1

Esempi di giornate lavorative nelle varie soluzioni offerte dal codice della strada fermo restando il numero limitato a 3 dei riposi ridotti giornalieri in ogni settimana.

 

Riposo settimanale regolare

Resoconto Anno 2010

Questo grafico rappresenta la forma di pausa con riposo di almeno 45h ipotizzando l’inizio della settimana lavorativa alle ore 00:00 di lunedì. Nel caso l’inizio sia ad altro orario si dovrà di conseguenza spostare il valore 24 della domenica per il numero delle ore della partenza posticipata.
Esempio: Inizio settimana lavorativa LUNEDI’ ore 06:00. Termine settimana lavorativa non oltre SABATO alle 09:00.

 

Riposo settimanale ridotto

Resoconto Anno 2010

Questo grafico rappresenta la forma di pausa con riposo inferiore alle 45h ma superiore alle 24h minime consentite dalla legge. Con lo stesso sistema di calcolo utilizzato nel precedente grafico si dovrà tenere sempre conto dell’effettivo inizio attività lavorativa. Si avrà l’obbligo quindi di recuperare le ore mancanti al raggiungimento delle 45h entro le 3 settimane successive, con il vincolo di non poter usufruire di un nuovo riposo ridotto prima di detto recupero.
Esempio: Inizio settimana lavorativa LUNEDI’ alle 06:00 Termine settimana SABATO alle 15:00. Riposo settimanale uguale a 39 ore, quindi saranno da recuperare 6h entro 3 settimane.

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