REGOLAMENTO CEE 561/06 ESTRATTO DALL’ART. 4
RIPOSO: ogni periodo ininterrotto durante il quale
il conducente può disporre liberamente del suo tempo. REGOLAMENTO CEE 3820/85 ARTICOLO 5RIPOSI INTERMEDI Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, senza pregiudizio dell'articolo 2, paragrafo 1, non lavorino in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore. Scarica il REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Tempi di lavoro e riposiEsempi di giornate lavorative nelle varie soluzioni offerte dal codice della strada fermo restando il numero limitato a 3 dei riposi ridotti giornalieri in ogni settimana.
Riposo settimanale regolareQuesto grafico rappresenta la forma di pausa con riposo di almeno 45h ipotizzando l’inizio della settimana lavorativa alle ore 00:00 di lunedì. Nel caso l’inizio sia ad altro orario si dovrà di conseguenza spostare il valore 24 della domenica per il numero delle ore della partenza posticipata.
Riposo settimanale ridottoQuesto grafico rappresenta la forma di pausa con riposo inferiore alle 45h ma superiore alle 24h minime consentite dalla legge. Con lo stesso sistema di calcolo utilizzato nel precedente grafico si dovrà tenere sempre conto dell’effettivo inizio attività lavorativa. Si avrà l’obbligo quindi di recuperare le ore mancanti al raggiungimento delle 45h entro le 3 settimane successive, con il vincolo di non poter usufruire di un nuovo riposo ridotto prima di detto recupero.
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